IL REGISTRO DELLE IMPRESE
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Il Registro delle imprese, istituito nel 1993 (con la legge n. 580/1993 di riordino delle camere di commercio) è operativo dal 1996.
In esso sono confluiti il Registro delle Società – in precedenza tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali ed il Registro delle Ditte - originariamente tenuto dalle Camere di Commercio.
E’ l’anagrafe delle imprese italiane ed assicura un sistema organico di pubblicità legale ed informazione economica, fornendo un quadro essenziale della situazione giuridica di ogni impresa ed un archivio di primaria importanza per l’elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale.
Il Registro è unico e si articola in due sezioni: ordinaria e speciale. Le sue fonti normative sono l’art. 2188 e segg. c.c. l’art. 8 Legge 580/1993, il DPR 581/1995, il DPR 588/1999, le Legge 340/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
L’iscrizione è obbligatoria per i soggetti egli atti previsti dalla legge.
Sono obbligati all’iscrizione:
gli imprenditori individuali (art. 2195 c.c.)
le società commerciali (art. 2200 c.c.)
i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615 – ter c.c.)
i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. 240/1991
gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale (art. 2201 c.c.)
le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell’art. 25 della legge 218/1995)
le società cooperative (art. 2523 c.c.)
le società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508)
le aziende speciali degli enti locali di cui alla legge 95/1995
gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.)
i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083)
le società semplici (art. 2251 c.c.)
R.E.A. - REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO
Presso il Registro delle Imprese è istituito il Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA).
Il Repertorio rappresenta un´anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo riguardanti tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese (art. 9 DPR 581/1995). L’apertura e chiusura di unità locali, le variazioni dell’attività economica o di residenza di soci e amministratori sono informazioni da denunciare nel REA, obbligatoriamente, entro il termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
Il ritardo o l’omissione delle denuncie nel REA è soggetto all’applicazione di sanzioni amministrative.
Devono, inoltre, iscriversi al REA i soggetti collettivi (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari) che esercitano un’attività economica, commerciale o agricola, come attività accessoria alla loro attività istituzionale.
Si iscrivono infine le imprese, sia individuali che societarie, con sede principale all’estero, che istituiscono, modificano o cessano una unità locale nel territorio nazionale.