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A.S. 2009/2010

Regolamento  di  disciplina  degli studenti

 

Art.1

(Doveri dello studente)

 

1.   Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.

 

2.   Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente.

 

3.   Lo studente si presenta a scuola con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione. Riserva la tenuta sportiva per le lezioni e le attività ginniche e sportive.

 

4.  Lo studente fa conoscere la scuola ai suoi genitori e li invita a partecipare alle iniziative che li riguardano.

 

5.   Lo studente usa un linguaggio corretto, evita  ogni  aggressività e  parole offensive.

 

6.   Lo studente è leale, in caso di discordie, si appella al Docente coordinatore della classe o al Dirigente  , riconosce i propri errori e si assume le proprie responsabilità.

 

7.   Lo studente rispetta il proprio corpo e lo mantiene in salute, tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio .

 

8.  Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni .

 

9.  Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo più bello, confortevole ed accogliente.

 

10.   Lo studente   risarcisce  i danni, anche  involontari, causati  alle persone, agli  arredi e alle attrezzature  .

 

11.  Lo studente  utilizza   le strutture,  le attrezzature  e   i servizi   della  scuola ,  anche  fuori  dell'orario delle lezioni, secondo regole, procedure prescritte e  norme di sicurezza.

 

12. Lo  studente  ha  il dovere   di contribuire   al  buon   funzionamento   della  scuola  anche  attraverso  suggerimenti  e  proposte.

  

 

Art.2

(Codice disciplinare)

 

1.   I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di  responsabilità ed al ripristino  di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;

 

2.   Le sanzioni disciplinari  si  ispirano  ai principi  di gradualità,  proporzionalità  e  giustizia e  tendono  al rafforzamento del senso di responsabilità  e  al  ripristino di rapporti corretti  all’interno  della  comunità  scolastica.

 

3.   Per  quanto  possibile , le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno . La riparazione non estingue la mancanza.

 

4.   La responsabilità  disciplinare è personale .

 

5.   Il  tipo e  l’entità   delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti  criteri :

     a.  intenzionalità  del comportamento, grado di negligenza, imprudenza ;

     b.  rilevanza  dei doveri violati ;

     c.  grado  del danno o  del pericolo causato ;

d.  sussistenza di circostanze aggravanti  o attenuanti, con particolare riguardo al  comportamento  dello  studente, ai  precedenti disciplinari  nel corso dei dodici mesi  precedenti  all'infrazione

     e.  concorso nella mancanza , di più studenti in accordo tra di loro.

 

6.  In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera  espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva  dell'altrui personalità.

 

7.   In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola  ha  l'obbligo  di provvedere  tempestivamente alla denuncia, della quale informa la  famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.

 

8.   La  recidiva  nelle  mancanze  di  cui  alle successive  lettere  b)  e  c),  sanzionate  negli  otto  mesi  di  riferimento,  comportano  la  sanzione  di maggiore  gravità  tra  quelle  previste nell'ambito delle medesime lettere.

 

9. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente  dovrà  irrogare  i seguenti  provvedimenti  disciplinari  in corrispondenza delle relative  infrazioni:

 

a)      richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non  gravi verso i compagni, gli insegnanti, il personale; disturbo durante le lezioni;  

 

b)      richiamo scritto per  scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo  durante le lezioni; mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;  violazioni alle norme di sicurezza , uso  scorretto  delle attrezzature  dei  laboratori , della biblioteca,  della palestra , delle aule speciali; prima assenza collettiva.

 

c)      sospensione dalle lezioni  da  uno  a  cinque  giorni , con obbligo di frequenza , per  ripetute scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;  ripetute mancate giustificazioni delle assenze e delle entrate posticipate ; assenze collettive ingiustificate e arbitrarie ; violazioni alle norme di sicurezza;  ripetuto uso  scorretto  delle attrezzature  dei  laboratori , della biblioteca,  della palestra , delle aule speciali; seconda assenza collettiva.

 

d)      allontanamento dalla scuola da uno a  tre  giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificata  ed arbitraria, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti  o al personale ; danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri; terza assenza collettiva. 

 

e)      allontanamento dalla scuola fino a sei giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche fuori dalla scuola; quarta  assenza  collettiva. 

 

f)        allontanamento dalla scuola da sette  a quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui  al  punto  precedente, violenza intenzionale, offese gravi  alla dignità  della persona, uso o   spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale  per fatti  avvenuti  all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno  funzionamento  della stessa ovvero grave lesione al suo  buon nome  anche  mediante  ripresa  non  autorizzata – all’interno dell’Istituto –  e  di   non autorizzata  pubblicazione   di   foto   e  filmati   di  studenti  e/o  personale  docente  e  ata   su siti web; quinta assenza collettiva.

 

g)  allontanamento  dalla  comunità   scolastica  per  una  durata  superiore   a 15  giorni,   comunque  commisurata   alla gravità    del   reato  ovve 

     ro  alla permanenza della  situazione di  pericolo, quando  siano  stati  commessi  reati   o   vi  sia   pericolo  per l’incolumità  delle  persone ,   o  per  

     reiterate  non autorizzate  riprese  all’interno  dell’Istituto , e  reiterate  non  autorizzate pubblicazioni  di  foto  e  filmati   di   studenti  e/o  personale 

     docente e   ata   su  siti  web. 

 

          

Art.  3   -

Divieto  di  utilizzo cellulari e apparecchiature elettroniche di uso personale.

 

 

Nei locali della scuola debbono essere tenuti spenti telefoni cellulari e altri strumenti digitali, non specificamente utilizzati a fini didattici.

Il Personale insegnante e non insegnante  dell’Istituto  è tenuto a fare rispettare il divieto.

La violazione di tale divieto, da segnalare tempestivamente sul registro di classe, configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare  le seguenti  sanzioni:

1.         sequestro dell’apparecchiatura per l’intera durata dell’orario giornaliero delle lezioni, per la prima infrazione;

2.         sequestro dell’apparecchiatura per l’intera durata dell’orario giornaliero delle  lezioni   e sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza ,fino a tre giorni,  per la seconda infrazione;

3.         sequestro dell’apparecchiatura per l’intera durata dell’orario giornaliero  delle lezioni e sospensione dalle lezioni  senza  obbligo  di frequenza , fino a tre giorni,  per la terza infrazione;

4.         sequestro dell’apparecchiatura per l’intera durata dell’orario giornaliero delle lezioni e sospensione  dalle lezioni  senza  obbligo  di frequenza , fino a cinque giorni,  per la quarta infrazione.

Nel caso in cui lo studente si dovesse rifiutare  di consegnare  l’apparecchiatura elettronica  al  personale docente e/o ata ,  deve essere  comminata la sanzione disciplinare della sospensione con obbligo di frequenza fino a cinque giorni.

Nei casi  di grave lesione  al  buon nome dell’Istituto ,  nei casi  di particolare ed estrema gravità  in cui vi siano  fatti  di rilevanza  penale o situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, anche riconducibili  ad episodi  di violenza fisica o psichica  o  a gravi  fenomeni  di “bullismo”,  sarà  possibile  applicare  sanzioni  più rigorose.

 

 

 

Art. 4

(Organi competenti)

 

1. L’insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b)  del punto  9.  dell’articolo  2.  e  per  il  punto  1.  dell’art. 3 -

 

2. Il Dirigente scolastico è competente per  le sanzioni  di cui alla lettera  c)  del punto  9.  dell’articolo  2 .  e per  le sanzioni   di  cui  all’art. 3 ,  punto  2 relative  al divieto  dell’uso di cellulari  e/o apparecchiature  elettroniche  di uso personale;

 

3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni  di cui alle lettere  d) , e) , f) ,  del punto  9.   dell’articolo  2.   e   per  le  sanzioni   di cui ai punti  3., 4.  dell’art.  3   ,  su  proposta  del  Dirigente  o  del  coordinatore  della classe  di appartenenza  dello studente;

 

4. Il Consiglio   d’Istituto  decide  sulle  sanzioni  di cui  alla lettera   g)   del punto  9.   dell’art. 2 ;

 

4. Il  Consiglio  di classe  , il Consiglio  d’Istituto  e  il  Dirigente  decidono   dopo  aver    sentito ,  a propria  discolpa ,  lo studente  interessato.

 

5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari  commesse durante le sessioni d’esame,  sono  inflitte  dalla  commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 

6. Le procedure  relative all’irrogazione della sanzione disciplinare , debbono concludersi entro 30 giorni dall’avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

 

7. Il voto relativo alla decisioni  disciplinari  del Consiglio  di classe  e  del  Consiglio  d’Istituto  è segreto . Non è consentita l’astensione.

 

  

Art.  5

(Organo di Garanzia)

 

1. L’Organo di Garanzia  interno   è  presieduto  dal  Dirigente dell’Istituto ed è composto  da  : un Docente designato dal Consiglio d’Istituto , da un rappresentante eletto dagli studenti , da un rappresentante  eletto dai genitori   e da   due membri supplenti   ( uno eletto dagli studenti, uno dai genitori ), in  caso di incompatibilità  (qualora  faccia parte dell’Organo  lo studente sanzionato o un suo genitore) 

2. Il Consiglio, dura in carica  due  anni.. La funzione di  segretario  verbalizzatore  viene svolta da  un membro del Consiglio, designato dal  Presidente.

 

3. Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi  Contro  le sanzioni di cui alle lettere  c) , d) , e) ,  f) , g)    dell’Art.  2   punto   9. ,  e le sanzioni di cui  ai punti  3.  e  4.  dell’Art. 3 -  I ricorsi debbono essere inviati , dai genitori o dallo studente maggiorenne,  entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.  L’Organo di Garanzia   delibera entro  i quindici giorni successivi al ricorso.

 

4.  Il voto relativo ai ricorsi  sottoposti all’Organo  di garanzia è segreto. Non è consentita l’astensione.

 

5. La competenza a  decidere  sui reclami contro le violazioni dello Statuto, da presentare  entro  30  giorni   dalla   data   della  decisione   dell’Organo  di Garanzia Interno ,  viene attribuita al  Direttore dell’Ufficio  Scolastico  Regionale. 

   

 

Art.  6

(Norma finale)

 

L’alunno che è incorso  nella sanzione della sospensione dalle lezioni fino a sette giorni – con o senza obbligo di frequenza -  non può partecipare, nei  DUE   mesi successivi  alla sanzione , alle visite guidate , ai viaggi di istruzione  o ad altre attività ricreative o integrative individuate  dagli  OO.CC. d’Istituto. Nei casi più gravi, l’alunno non potrà partecipare alle visite guidate , ai viaggi di istruzione  o ad altre attività ricreative o integrative per l’intera durata dell’anno scolastico.

Durante il periodo previsto per le visite  o le attività , lo studente frequenterà le lezioni in altra classe.

 

      Per infrazioni gravi che comportino l’allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni, il Consiglio  di  classe  stabilisce  le modalità  per garantire  che lo studente non abbia un  danno dall’interruzione temporanea degli studi.

 

Di ogni sanzione superiore  al richiamo  scritto  viene  data comunicazione scritta alla famiglia  dell’alunno.

 

 

Art.   7

 

Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di istituto, anche su proposta del collegio dei docenti.

 

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori  sono  informati  all’atto dell’iscrizione.

 

Il presente Regolamento viene approvato, all’unanimità, dal Consiglio d’Istituto nella seduta  del   09 ottobre 2009 .

 

                                                                 IL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO

                                                                                         F.to :  Dott.   A.  BADOLATO

 

 

                                                                                                               IL  DIRIGENTE

                                                                                               F.to :   Prof.  Raffaele  FOLINO